Art. 5. 
 
  1. La lettera m) dell'articolo 1, comma 1, della legge  28  ottobre
1986, n. 730 (a), e' sostituita dalla  seguente:  «m)  un  contributo
speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni  per
il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle  opere  pubbliche
interessanti  i  territori  dei  comuni  del  comprensorio   di   cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge 16  aprile  1973,  n.  171
(b),  nonche'  dei  comuni  di  Campolongo  Maggiore,  Cona,   Fiesso
d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga,  Salzano,  Santa  Maria  di
Sala,  Scorze',  Stra,  Vigonovo,  Preganziol   ricadenti   nell'area
lagunare di  Venezia  e  danneggiati  da  calamita'  naturali,  e  un
contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei  fondali  alla
bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al  Ministero  dei
lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (c)». 
  2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n.  730
(a), dopo la parola «assistenza» sono inserite le  seguenti:  «,  con
esclusione degli istituti di previdenza del  Ministero  del  tesoro».
Per l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al  predetto  comma,  la
percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge  30
aprile 1969, n. 153 (d), e' elevata per gli anni dal 1986 al 1990  al
50 per cento. 
  ((2-bis Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n.
730 (a), le parole: «Per la realizzazione  del  centro  universitario
per la previsione e  la  prevenzione  dei  grandi  rischi  presso  la
facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per la realizzazione del  centro  interuniversitario
tra le Universita' di Salerno e di Napoli  per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi  rischi  con  sede  amministrativa  presso  la
facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno». 
  3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3
della legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), assegna al Ministro  delegato
le   risorse   occorrenti   per   l'integrale   realizzazione   degli
insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima  legge  14  maggio
1981, n. 219 (c).)) 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28
ottobre 1986, n. 730 (a), si  applica  anche  alle  aree  relative  a
delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n.  730
(a), le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le
seguenti: «con le disponibilita' del fondo per la  protezione  civile
per le esigenze derivate dal terremoto del 7  e  11  maggio  1984  in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania». 
  ((5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della
legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), va  integrata  nel  senso  che  il
contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione
Umbria, entro i limiti dell'ammontare del  contributo  stesso,  anche
per interventi  di  riattazione  degli  edifici  pubblici  e  privati
danneggiati dai movimenti franosi. 
  6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  proprieta'  dei  fabbricati  e  delle  roulottes,  gia'
acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al  soccorso  delle
popolazioni colpite da calamita', viene  trasferita  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Tali  beni  vengono  gestiti  secondo  la
disciplina del quinto comma  dell'articolo  2  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 1982 n. 187 (f)». 
  7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n.  730
(a), le parole: «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi
regionali e  provinciali  della  protezione  civile.  ai  quali  sono
assegnati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  assicurare   il
collegamento con i comitati regionali della  protezione  civile,  che
continuano ad  esercitare  esclusivamente  le  attribuzioni  previste
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
febbraio 1981  n.  66  (g),  ed  il  funzionamento  degli  uffici  di
protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».)) 
  8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della  legge
28 ottobre 1986,  n.  730  (a),  puo'  essere  destinato  a  prestare
servizio anche  presso  il  centro  polifunzionale  della  protezione
civile. 
  9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n.  730
(a), le parole «i centri  operativi  regionali  e  provinciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «i  comitati  regionali  della  protezione
civile e le prefetture». 
  10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730
(a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
  11. Le disposizioni  contenute  nell'articolo  12  della  legge  28
ottobre 1986, n. 730 (a),  si  intendono  estese  a  tutti  i  comuni
colpiti  dal  terremoto  del  novembre  1980  e  del  febbraio   1981
individuati  ai  sensi  del  quinto   comma   dell'articolo   4   del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (h). 
  12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della  legge
28 ottobre 1986, n. 730 (a), va intesa nel senso che possono chiedere
l'immissione  nei  ruoli  speciali  soltanto  i   dipendenti   civili
formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo
articolo  12,  con  esclusione  di  quelli   distaccati   presso   le
amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di
leva, che non sia in servizio permanente e che non  fruisca  gia'  di
trattamento  di  quiescenza,  nonche'  il  personale  civile   legato
all'ente o all'amministrazione da  un  rapporto  precario  di  lavoro
dipendente. 
  13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui  all'articolo  12
della  legge  28   ottobre   1986,   n.   730   (a),   si   prescinde
dall'espletamento  del  concorso  qualora  l'assunzione   sia   stata
effettuata previo superamento di concorso per l'accesso  al  pubblico
impiego. 
  14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge  28  ottobre
1986, n. 730 (a), operano nei confronti  del  personale  contrattista
assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64 (i), e si  applicano
altresi' al personale assunto a titolo precario dal comune di  Ancona
in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno  1972
e al movimento franoso del 13 dicembre  1982,  nonche'  al  personale
precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai  comuni  di  Zafferana
Etnea, Acireale, Milo, Santa  Venerina  e  Linguaglossa  colpiti  dai
terremoti del 1984, 1985 e 1986. 
  15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15  della  legge  28
ottobre 1986, n. 730 (a), e' sostituito da seguente:  «Alla  relativa
copertura  si  provvede:  quanto  a  lire  224.950  milioni,  con  le
modalita' specificate all'articolo 3, commi 1 5 e 22, all'articolo 6,
commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e
all'articolo 12, comma 5, secondo periodo (a);». 
  ((15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad  esaurimento  prevista
dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), e' disposta
anche in favore del personale, in servizio alla data  di  entrata  in
vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento
e con  la  sovrintendenza  archivistica  per  l'Umbria  e  di  quello
convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data,  presso  il
comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19
settembre 1979 per necessita' connesse ad eventi sismici, nonche'  in
favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune
di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 140 dell'8  marzo  1984  e  da  utilizzare
prioritariamente  per  le   esigenze   connesse   alla   gestione   e
manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso  comune  di
Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto  dal
comma 3 dell'articolo 2  del  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  1
convertito dalla legge 6 marzo 1987 n. 64 (l), per  il  personale  di
cui al presente  comma,  e'  fissato  al  30  aprile  1987  All'onere
derivante dal presente  comma,  valutato  in  8  miliardi  annui,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  6856
dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il  1987
utilizzando per il 1987 la corrispondente  quota  dell'accantonamento
«Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978,  n.  392  (Equo
canone)»  e  per  gli  anni  1988  e  1989  le  corrispondenti  quote
dell'accantonamento «Misure di sostegno delle  associazioni  ed  enti
con finalita' di interesse collettivo». 
  15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1  comma  1  della  legge  28
ottobre 1986, n. 730 (a), le parole. «previste nel piano di  recupero
della citta'» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  realizzare  nel
centro storico della citta'».)) 
  --------------- 
  (a) Il testo degli articoli della legge n. 730/1986,  ai  quali  il
presente articolo  fa  rinvio  ovvero  dallo  stesso  modificati,  e'
riportato in appendice. 
  (b)  Il  secondo  comma  dell'art.  2  della  legge   n.   171/1973
(Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia) prevede che:  «La
Regione  con  propria  legge  delimita  l'ambito   territoriale   del
comprensorio e stabilisce la partecipazione  dei  comuni  interessati
alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale». 
  (c) Il comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite  dai  movimenti  sismici  del  29
aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in  Abruzzo,  Molise,
Lazio e Campania), stabilisce  che  «Le  somme  da  accreditare  alle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo [prelevate dal
Fondo per la protezione civile mediante  provvedimento  del  Ministro
per la protezione civile],  affluiscono  alla  entrata  del  bilancio
dello Stato per essere rassegnate ai pertinenti  capitoli  di  spesa,
anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime,  mediante
decreti del Ministro del tesoro». 
  (d) Il testo dell'art. 65 della legge n. 153/1969 e'  riportato  in
appendice. 
  (e) L'art. 3 della legge n. 219/1981 istituisce  il  Fondo  per  il
risanamento e la ricostruzione dei territori  colpiti  dal  terremoto
del novembre 1980 e del febbraio 1981.  Per  il  testo  dell'art.  32
della medesima legge si veda in appendice il  riferimento  alla  nota
(e) all'art. 4. 
  (f) Si trascrive il quinto comma dell'art. 2 del D.L.  n.  57/1982,
concernente disciplina per la gestione  stralcio  dell'attivita'  del
commissario  per  le  zone  terremotate  della   Campania   e   della
Basilicata: «I beni di cui al terzo e quarto comma dalla  data  della
richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi
in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle
indicazioni  formulate  dal  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione  civile,  di  intesa  col  Ministro  della   difesa,   nel
territorio nazionale su aree appositamente attrezzate  di  preferenza
demaniali, con riferimento alle zone ad  alto  rischio  di  calamita'
naturali». 
  (g) II testo dell'art. 9 del  D.P.R.  n.  66/1981  e  riportato  in
appendice. 
  (h) Il D.L. n. 776/1980 concerne interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, L'art. 4,  comma
5, dispone: «Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e  del
tesoro, da emanarsi sentite le regioni interessate, entro e non oltre
il 31 dicembre 1980,  saranno  individuati  i  comuni  delle  regioni
Basilicata  e  Campania   disastrati,   gravemente   danneggiati,   o
danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, lo stesso decreto
del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi
nella regione Puglia». 
  (i) In appendice e' riportato il testo dell'art. 19 della legge  n.
64/1981 riguardante il personale contrattista. 
  (l) Il comma 3 dell'art. 2  del  D.L.  n.  1/1987,  riguardante  la
proroga di termini  in  materia  di  opere  e  servizi  pubblici,  di
protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti,  proroga
al 28 febbraio 1987 il termine di sessanta giorni indicato nel  comma
1 dell'art. 12 della legge n.  730/1986  [si  veda  in  appendice  il
riferimento alla nota (a) al presente articolo].