Art. 5. 1. La lettera m) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), e' sostituita dalla seguente: «m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (b), nonche' dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamita' naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (c)». 2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), dopo la parola «assistenza» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro». Per l'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (d), e' elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento. ((2-bis Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole: «Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno». 3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 (c).)) 4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le seguenti: «con le disponibilita' del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania». ((5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi. 6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La proprieta' dei fabbricati e delle roulottes, gia' acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamita', viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982 n. 187 (f)». 7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole: «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile. ai quali sono assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 (g), ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».)) 8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), puo' essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile. 9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole «i centri operativi regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati regionali della protezione civile e le prefetture». 10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 11. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (h). 12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca gia' di trattamento di quiescenza, nonche' il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente. 13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego. 14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64 (i), e si applicano altresi' al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonche' al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986. 15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), e' sostituito da seguente: «Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalita' specificate all'articolo 3, commi 1 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo (a);». ((15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), e' disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessita' connesse ad eventi sismici, nonche' in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 convertito dalla legge 6 marzo 1987 n. 64 (l), per il personale di cui al presente comma, e' fissato al 30 aprile 1987 All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)» e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalita' di interesse collettivo». 15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1 comma 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole. «previste nel piano di recupero della citta'» sono sostituite dalle seguenti: «da realizzare nel centro storico della citta'».)) --------------- (a) Il testo degli articoli della legge n. 730/1986, ai quali il presente articolo fa rinvio ovvero dallo stesso modificati, e' riportato in appendice. (b) Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 171/1973 (Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia) prevede che: «La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale». (c) Il comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), stabilisce che «Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo [prelevate dal Fondo per la protezione civile mediante provvedimento del Ministro per la protezione civile], affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro». (d) Il testo dell'art. 65 della legge n. 153/1969 e' riportato in appendice. (e) L'art. 3 della legge n. 219/1981 istituisce il Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Per il testo dell'art. 32 della medesima legge si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 4. (f) Si trascrive il quinto comma dell'art. 2 del D.L. n. 57/1982, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: «I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita' naturali». (g) II testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 66/1981 e riportato in appendice. (h) Il D.L. n. 776/1980 concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, L'art. 4, comma 5, dispone: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia». (i) In appendice e' riportato il testo dell'art. 19 della legge n. 64/1981 riguardante il personale contrattista. (l) Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987, riguardante la proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti, proroga al 28 febbraio 1987 il termine di sessanta giorni indicato nel comma 1 dell'art. 12 della legge n. 730/1986 [si veda in appendice il riferimento alla nota (a) al presente articolo].