Art. 6. 1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (a), concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, e' posto a carico del fondo per la protezione civile. 2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (b), si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, e' posto a carico del fondo per la protezione civile. 3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 (c), e' integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una piu' adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987. 4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 (c), la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (d), puo' essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. ((5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 742 (a), e' integrata nel senso che, nelle comunita' montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, e' autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza.)) 6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (e). 7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica. 8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, ((al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce «Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli» e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate».)) 9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubrifagio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986. 10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' prorogato al 30 giugno 1987. 11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 (f), e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (g), e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h). Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo', con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981 (e). ((11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma.)) 12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 (i), sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito. Il relativo onere e' posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi». (( (Il comma 13 e' stato soppresso dalla legge di conversione).)) 14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 (l), relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987. ((14-bis. E' soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734 (m). I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunita' montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (n), e' elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge. 14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (n), e' data priorita' assoluta agli inteventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter. 14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (o), dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 (p), e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 (q), e dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 (r), l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (s), ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili. 14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1° dicembre 1986. n. 879 (t).)) ______ (a) Il D.L. n. 309/1986, concernente proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita', all'art. 1, comma 4, ha prorogato dal 30 giugno 1986 al 30 settembre 1986 il termine, gia' piu' volte prorogato, per l'assistenza a nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito la cessazione dell'efficacia, al 31 agosto 1986, delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, relativo al collocamento in aspettativa di amministratori comunali e presidenti di comunita' montane nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata, prevedendo nel contempo che a partire dal 1° settembre 1986, nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 fosse autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987. (b) Il D.L. n. 159/1984, concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (c) Il testo degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 480/1985 e' riportato in appendice. (d) Il D.P.R. n. 1124/1965, concerne il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si trascrive il terzo comma dell'art. 85: «Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3 e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita». (e) Per il titolo della legge n. 219/1981 si veda la nota (a) all'art. 2. (f) Il quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 129/1982 (Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982) prevede che: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presentera' un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati». (g) Il comma 14 dell'art. 3 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamita' naturali) cosi' dispone: «Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989». (h) La legge n. 910/1986 (Legge finanziaria del 1987) all'art. 6, comma 5, dispone: «Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire 3.170 miliadi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989». (i) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 829/1982, come integrato dal presente articolo, e' riportato in appendice. (l) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987, ha differito al 31 gennaio 1987 il termine fissato al 31 dicembre 1986 per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 309/1986, stabilendo inoltre la proroga al 1° febbraio 1987 del termine fissato al 1° gennaio 1987 dal medesimo comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 309/1986 a decorrere dal quale si debbano applicare le disposizioni dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonche' per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. [L'art. 84, ultimo comma, della legge n. 219/1981 prevede la cessazione di tutti i compiti e i poteri conferiti ai commissari di Governo alla data del 31 dicembre 1982, (prorogata da ultimo dal presente articolo), stabilendo nel contempo che le eventuali operazioni in corso fossero ultimate da un funzionario nominato dal CIPE]. (m) L'art. 14 del D.L. n. 552/1972, concernente ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, istituisce una commissione tecnica speciale, presieduta dal presidente della giunta regionale delle Marche, incaricata di esprimere il proprio parere sui piani particolareggiati per la realizzazione di interventi per il centro storico di Ancona e sulle richieste di licenze edilizie. (n) In appendice e' riportato il testo dei primi sei commi dell'art. 1 della legge n. 64/1986. (o) Il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981 [per il titolo si veda la nota (a) all'art. 2] e' riportato in appendice. (p) Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982 [per il titolo si veda la nota (f) all'art. 5], cosi' dispone: «Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64, legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unita' sanitarie locali che ricomprendano uno o piu' comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unita' sanitarie locali interessate». (q) Si trascrive il primo comma dell'art. 20, della legge n. 828/1982, concernente provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche: «Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982; n. 94, e' utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979». (r) Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per la popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali. Se ne trascrive l'art. 3, comma 3-bis: «Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalita' previste dall'art. 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187». (s) Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979 e' riportato in appendice. (t) L'art. 29, comma 2, della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'), dispone: «Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonche', per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, e' concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988».