Art. 6. 
 
  1.  Il  termine  del  30  settembre  1986  indicato  nel  comma   4
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (a), concernente
l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto  del  novembre
1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1987. Il relativo
onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986  e  lire  5.400
milioni per  l'anno  1987,  e'  posto  a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile. 
  2. Le disposizioni  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1984,  n.  363
(b), si applicano anche nei comuni della regione Umbria  colpiti  dal
terremoto del 9 settembre 1985. Il  relativo  onere,  determinato  in
lire 8.500 milioni per l'anno 1987, e' posto a carico del  fondo  per
la protezione civile. 
  3. Il  contributo  alla  provincia  autonoma  di  Trento,  previsto
dall'articolo  1  del  decreto-legge  24  settembre  1985,  n.   480,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985,  n.  662
(c), e' integrato di lire 5 miliardi nell'anno  1987  per  consentire
una piu' adeguata  assistenza  a  favore  dei  nuclei  familiari  che
abbiano  subito  grave  danno  dalla  perdita  di   congiunti   nella
catastrofe di Stava. Il relativo onere e' posto a  carico  del  fondo
per la protezione civile per l'anno 1987. 
  4.  Per  conseguire  i  benefici  di   cui   all'articolo   3   del
decreto-legge  24   settembre   1985,   n.   480,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  novembre  1985,  n.  662  (c),   la
dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (d), puo'  essere
data dagli interessati anche mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta'. 
  ((5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  30
giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1986, n. 742 (a), e' integrata nel senso che, nelle  comunita'
montane disastrate e nei comuni disastrati e  gravemente  danneggiati
dal terremoto del  23  novembre  1980,  e'  autorizzato  fino  al  31
dicembre 1987 il collocamento in  aspettativa  del  presidente  della
comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un
assessore e di un rappresentante della minoranza.)) 
  6. Fino al 31  dicembre  1987,  nei  comuni  di  Avellino,  Napoli,
Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in  aspettativa  del
sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti, che
abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge  14  maggio
1981, n. 219 (e). 
  7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti  e'  autorizzata  a
concedere, secondo le indicazioni del Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile, ai comuni, province e  loro  consorzi  mutui
ventennali fino all'importo  complessivo  di  lire  100  miliardi,  a
copertura delle spese, comprese quelle anticipate  nella  fase  della
prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione,  al
fine di assicurare  la  potabilizzazione  delle  acque  e  per  altri
interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica. 
  8. L'onere per  l'ammortamento  dei  mutui,  di  cui  al  comma  7,
valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a
carico del bilancio dello Stato e  alla  sua  copertura  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, ((al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1987  utilizzando
per il 1988 la voce «Risoluzione convenzione  per  la  costruzione  e
l'esercizio della tangenziale di Napoli»  e  per  il  1989  la  quota
corrispondente dell'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree
metropolitane e recupero delle aree interne degradate».)) 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente  decreto  si
applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal
nubrifagio che hanno interessato la  zona  orientale  del  comune  di
Salerno nel mese di novembre 1985 e  le  zone  dell'Ogliastra  e  del
Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986. 
  10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in  materia
di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici  conciari  aventi
sede nei comuni di  Solofra  e  di  Montoro  Superiore,  colpiti  dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' prorogato  al  30
giugno 1987. 
  11. Per gli interventi previsti dal quarto  comma  dell'articolo  1
del  decreto-legge  2  aprile   1982,   n.   129,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 (f), e diretti alla
ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania,  Calabria  e
Basilicata danneggiati dall'evento sismico  del  21  marzo  1982,  si
applicano, in quanto compatibili, le  norme  di  cui  alla  legge  14
maggio 1981, n. 219 (e), e successive modificazioni ed  integrazioni.
Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede,  quanto
a lire 40 miliardi, con le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (g), e, quanto  a  lire
50 miliardi, sulle disponibilita' di cui  all'articolo  6,  comma  5,
della legge 22  dicembre  1986,  n.  910  (h).  Il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile puo',  con  propria  ordinanza,
derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei
contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219
del 1981 (e). 
  ((11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma
11 devono essere diretti al  settore  turistico,  anche  mediante  la
realizzazione di infrastrutture e di  servizi.  Il  Ministro  per  il
coordinamento della  protezione  civile,  sulla  base  dei  programmi
presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze,  le
norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma.)) 
  12. All'articolo 3 del decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938
(i), sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 
  «Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini
dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora  rientrato  in
Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando  nella  posizione
di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o  in
quella soprannumeraria e permane in tale posizione anche in  caso  di
reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito. 
  Il relativo onere e' posto a carico del capitolo 1381  dello  stato
di previsione del Ministero  della  difesa  per  l'anno  1986  e  dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi». 
  (( (Il comma 13 e' stato soppresso dalla legge di conversione).)) 
  14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio  1987  indicati
nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio  1987,  n.  1
(l), relativi  alla  realizzazione  del  programma  straordinario  di
edilizia  residenziale  nell'area  metropolitana  di   Napoli,   sono
differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987. 
  ((14-bis. E' soppressa la commissione  tecnica  speciale  istituita
dall'articolo  14  del  decreto-legge  6  ottobre   1972,   n.   552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  1972,  n.  734
(m). I compiti attribuiti a tale commissione  verranno  svolti  dagli
organi ordinari secondo la legislazione vigente. La  soppressione  ha
effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  14-ter. Alle piccole  e  medie  imprese  industriali,  commerciali,
turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane,  anche
in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei  ed  aree
industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati
nel territorio di comunita' montane  di  cui  facciano  parte  comuni
colpiti dai terremoti avvenuti negli anni  dal  1980  al  1986  nelle
regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli
stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il  contributo  di  cui
alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (n), e' elevato al 75 per cento della
spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi
nei territori di intervento di cui alla suddetta legge. 
  14-quater.  Nell'ambito  dei   programmi   di   sviluppo   di   cui
all'articolo 1 della  legge  1°  marzo  1986,  n.  64  (n),  e'  data
priorita' assoluta agli inteventi relativi ai comuni di cui al  comma
14-ter. 
  14-quinquies. Per gli interventi previsti  dall'articolo  64  della
legge 14 maggio 1981, n. 219 (o), dall'articolo 15, primo comma,  del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 (p),  e  dall'articolo  20,  primo
comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 (q), e  dall'articolo  3,
comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.  211  (r),  l'INAIL  e'
autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato  con
il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,  n.  696
(s),  ad  utilizzare  entro  il  31  dicembre  1987  i  fondi  ancora
disponibili. 
  14-sexies. Per l'assistenza ai  cittadini  di  Ancona  colpiti  dal
movimento franoso  del  1982  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  5
miliardi.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante   riduzione
dell'importo iscritto al comma 2  dell'articolo  29  della  legge  1°
dicembre 1986. n. 879 (t).)) 
  ______ 
  (a)  Il  D.L.  n.  309/1986,  concernente  proroga  di  termini   e
provvedimenti in materia  di  calamita',  all'art.  1,  comma  4,  ha
prorogato dal 30 giugno 1986 al 30 settembre 1986  il  termine,  gia'
piu' volte prorogato, per l'assistenza a nuclei familiari colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del  febbraio  1981.  Il  comma  2  del
medesimo articolo ha stabilito la cessazione  dell'efficacia,  al  31
agosto 1986, delle  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del  D.L.  27
febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni,  nella  legge  29
aprile 1982, n. 187,  relativo  al  collocamento  in  aspettativa  di
amministratori comunali e presidenti di comunita' montane nei  comuni
disastrati  e  gravemente  danneggiati  delle  regioni   Campania   e
Basilicata, prevedendo nel contempo che a partire  dal  1°  settembre
1986, nei comuni disastrati e in quelli  gravemente  danneggiati  dal
sisma del 23 novembre  1980  fosse  autorizzato  il  collocamento  in
aspettativa del sindaco o di un suo  delegato  fino  al  31  dicembre
1987. 
  (b) Il D.L. n. 159/1984,  concerne  interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile 1984  in
Umbria e del 7  ed  11  maggio  1984  in  Abruzzo,  Molise,  Lazio  e
Campania. 
  (c) Il testo degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 480/1985 e' riportato
in appendice. 
  (d)  Il  D.P.R.  n.  1124/1965,  concerne  il  testo  unico   delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Si trascrive il  terzo  comma
dell'art. 85: 
  «Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto  un
assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza,  ai
figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in  mancanza  di
questi ultimi,  ai  fratelli  e  sorelle,  aventi  rispettivamente  i
requisiti di cui ai  precedenti  numeri  2),  3  e  4).  Qualora  non
esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto  a  chiunque
dimostri di  aver  sostenuto  spese  in  occasione  della  morte  del
lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi  diritto
a rendita». 
  (e) Per il titolo della legge n.  219/1981  si  veda  la  nota  (a)
all'art. 2. 
  (f) Il quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 129/1982 (Interventi in
favore  delle  popolazioni  della  Basilicata,  Calabria  e  Campania
colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982) prevede che: «Entro tre mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  il  Governo,  sentite  le  regioni   interessate,
presentera' un disegno  di  legge  per  disciplinare  gli  interventi
diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo  dei  comuni  danneggiati
dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981,  n.  219.  A  tal
fine gli interventi a favore dei comuni colpiti  anche  dagli  eventi
sismici del  novembre  1980  e  del  febbraio  1981  dovranno  essere
unitariamente considerati». 
  (g) Il comma 14 dell'art. 3 della legge n.  730/1986  (Disposizioni
in  materia  di  calamita'   naturali)   cosi'   dispone:   «Per   il
completamento degli interventi di ricostruzione  avviati,  a  seguito
del terremoto  del  21  marzo  1982,  nei  comuni  della  Basilicata,
Calabria e Campania individuati con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 30  aprile  1982,  emanato  ai  sensi  del
decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 maggio 1982, n. 303,  e'  autorizzata,  a  carico  del
fondo per la protezione civile,  la  spesa  complessiva  di  lire  40
miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal  1986
al 1989». 
  (h) La legge n. 910/1986 (Legge finanziaria del 1987)  all'art.  6,
comma 5, dispone: «Per consentire il completamento  degli  interventi
in relazione alle esigenze conseguenti  al  fenomeno  del  bradisismo
dell'area flegrea, valutato in lire  200  miliardi,  nonche'  per  il
completamento degli interventi di  cui  al  decreto-legge  26  maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2
aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
maggio 1982, n. 303, valutato in lire  450  miliardi,  il  limite  di
indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del  decreto-legge  7
novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.520 miliardi con  l'art.
16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  e'  ulteriormente
elevato a lire 3.170  miliadi.  L'onere  per  capitale  ed  interessi
derivante dall'ammortamento dei relativi  prestiti,  da  contrarre  a
partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in  lire  65
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989». 
  (i) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 829/1982, come  integrato  dal
presente articolo, e' riportato in appendice. 
  (l) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987, ha differito  al  31
gennaio  1987  il  termine  fissato  al  31  dicembre  1986  per   la
realizzazione del programma straordinario  di  edilizia  residenziale
nell'area metropolitana di Napoli, dall'art. 2, comma 1, del D.L.  n.
309/1986, stabilendo inoltre la  proroga  al  1°  febbraio  1987  del
termine fissato al 1° gennaio 1987 dal medesimo comma 1  dell'art.  2
del D.L. n. 309/1986 a decorrere dal quale si  debbano  applicare  le
disposizioni dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio  1981,
n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina  che
determini l'ambito della gestione-stralcio e detti  disposizioni  per
una efficiente conclusione del programma da parte della regione,  dei
comuni e delle altre amministrazioni  interessate,  nonche'  per  una
adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. [L'art.
84, ultimo comma, della legge n. 219/1981 prevede  la  cessazione  di
tutti i compiti e i poteri conferiti ai commissari  di  Governo  alla
data  del  31  dicembre  1982,  (prorogata  da  ultimo  dal  presente
articolo), stabilendo nel contempo che  le  eventuali  operazioni  in
corso fossero ultimate da un funzionario nominato dal CIPE]. 
  (m)  L'art.  14  del  D.L.  n.  552/1972,   concernente   ulteriori
provvidenze in favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto, istituisce una commissione  tecnica  speciale,
presieduta  dal  presidente  della  giunta  regionale  delle  Marche,
incaricata di esprimere il proprio parere sui piani particolareggiati
per la realizzazione di interventi per il centro storico di Ancona  e
sulle richieste di licenze edilizie. 
  (n) In  appendice  e'  riportato  il  testo  dei  primi  sei  commi
dell'art. 1 della legge n. 64/1986. 
  (o) Il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981 [per il titolo si
veda la nota (a) all'art. 2] e' riportato in appendice. 
  (p) Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982 [per il  titolo
si veda la nota (f) all'art.  5],  cosi'  dispone:  «Per  il  biennio
1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64, legge 14
maggio 1981, n. 219, va destinato  alla  realizzazione  di  strutture
sanitarie di base e  centri  socio-sanitari  delle  unita'  sanitarie
locali che ricomprendano uno o piu' comuni  disastrati  o  gravemente
danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di
intesa tra la regione e le unita' sanitarie locali interessate». 
  (q) Si trascrive il  primo  comma  dell'art.  20,  della  legge  n.
828/1982, concernente provvedimenti per il  completamento  dell'opera
di  ricostruzione  e   di   sviluppo   delle   zone   della   regione
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del  1976  e  delle  zone
terremotate della regione Marche: «Per il biennio 1982-83  una  quota
pari al 10 per cento dei fondi disponibili  dell'INAIL  da  destinare
agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-bis, primo  comma,
del  decreto-legge  23  gennaio   1982,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982; n.  94,  e'  utilizzata  di
intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e  la  regione  Marche  a
favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979». 
  (r) Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per  la  popolazione
di Zafferana Etnea ed altre  disposizioni  in  materia  di  calamita'
naturali. Se ne trascrive l'art. 3, comma 3-bis: «Per l'utilizzazione
dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 64 della legge  14  maggio  1981,  n.
219, con le modalita' previste  dall'art.  15  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187». 
  (s) Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979  e'  riportato  in
appendice. 
  (t) L'art. 29, comma 2, della legge n. 879/1986  (Disposizioni  per
il completamento della ricostruzione delle  zone  del  Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del 1976  e  delle  zone  della  regione
Marche colpite da calamita'), dispone: «Per  il  completamento  delle
opere di risanamento  e  recupero  dell'area  colpita  dal  movimento
franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione  delle  opere
previste dal piano  di  recupero  del  rione  Palombella  di  Ancona,
nonche', per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti  di
consolidamento della rupe  e  del  centro  storico  di  San  Leo,  e'
concesso alla regione Marche il contributo di lire  65  miliardi,  di
cui lire 10 miliardi nell'anno 1987  e  lire  39  miliardi  nell'anno
1988».