Art. 7. 
 
  1. In attesa che  sia  individuato  l'ente  al  quale  affidare  la
gestione del  patrimonio  edilizio  realizzato  per  fronteggiare  le
emergenze derivate da pubbliche calamita', l'istituto autonomo per le
case popolari di Napoli  provvede  alla  gestione  provvisoria,  alla
tutela ed alla conservazione dell'insediamento di  Monteruscello  nel
comune di Pozzuoli, realizzato  dal  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile per  la  sistemazione  dei  nuclei  familiari
colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984. 
  2. La consegna e' effettuata dall'intendenza di finanza  di  Napoli
mediante appositi verbali. 
  3.  I  canoni  di  locazione  corrisposti  dagli  assegnatari  sono
contabilizzati con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge  8
agosto 1977, n. 513 (a), nella gestione speciale di cui  all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1972,  n.
1036 (b). 
  4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione  del
presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli
costituisce una apposita sezione 
  staccata nel comune di Pozzuoli. Per far  fronte  alle  accresciute
esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari,  il  presidente
della  giunta  regionale  della   Campania   puo'   avvalersi   della
disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60  della  legge  14
maggio 1981, n. 219 (c). Per l'avvio della operativita'  dell'ufficio
e' concesso un contributo straordinario di lire 2  miliardi  posto  a
carico del fondo per la protezione civile. 
  5. Per assicurare al  complesso  di  Monteruscello  nel  comune  di
Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi  pubblici  locali,  con
particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza  e  trasporti,
e' autorizzata, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  in  materia,
l'assunzione straordinaria di  centocinquanta  unita'  lavorative  da
attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla  data
del 14 ottobre 1983,  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  dello
stesso comune. Il prefetto di Napoli e' incaricato di dare esecuzione
a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire  3  miliardi
in ragione d'anno, e' posto a carico  del  fondo  per  la  protezione
civile per ciascuno degli anni  dal  1987  al  1989.  Tale  somma  e'
accreditata  al  Ministero  dell'interno  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1984,  n.  363
(d), per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli. 
  6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di
recupero edilizio entro  e  non  oltre  il  30  giugno  1987  Decorso
inutilmente il  termine,  all'approvazione  dei  piani  provvede,  in
qualita' di commissario governativo, il provveditore  regionale  alle
opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di  trenta
giorni dal suo insediamento. 
  7. Entro i successivi sei  mesi  dalla  data  di  approvazione,  il
sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma  6,
avvalendosi, se  necessario,  della  collaborazione  dell'Universita'
degli  studi  di  Napoli  con  la  quale  puo'   stipulare   apposita
convenzione. Decorso inutilmente  il  termine,  alla  attuazione  dei
piani  di  recupero  provvede  l'organo  che  sara'  individuato  dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  8. Per consentire il proseguimento dell'attivita' assistenziale  in
favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli  e  Monte  di
Procida sgomberata per effetto  del  bradisismo,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 50 miliadi, in ragione di lire 30 miliardi  per  l'anno
1986 e di lire 20 miliardi per il 1987. 
  9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e  degli
articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile. 
  (( (Il comma 10 e' stato soppresso dalla legge di conversione).)) 
  --------------- 
  (a) L'art. 25 della legge n. 513/1977  (Provvedimenti  urgenti  per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma
straordinario e canone minimo  dell'edilizia  residenziale  pubblica)
stabilisce che i  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica siano contabilizzati  dagli  istituti  autonomi
case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.  1036  al  netto
delle  spese  generali  e  di  amministrazione  e  delle   spese   di
manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. 
  (b) In appendice e' riportato il testo del primo comma dell'art. 10
del D.P.R. n. 1036/1972. 
  (c) Il primo comma dell'art. 60 della legge  n.  219/1981  [per  il
titolo  si  veda  la  nota  (a)  all'art.  2],  prevede   che:   «Per
l'espletamento dei compiti tecnici,  attinenti  la  ricostruzione,  i
comuni,  ad  integrazione  dei  piani   di   riorganizzazione,   sono
autorizzati  ad  avvalersi   di   personale   qualificato,   mediante
convenzione da stipularsi per  il  tempo  strettamente  necessario  e
comunque per un periodo non superiore a tre anni». 
  (d) Per il testo del comma 2 dell'art. 8 del  D.L  n.  159/1984  si
veda la nota (c) all'art. 5.