Art. 7. 1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamita', l'istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984. 2. La consegna e' effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali. 3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (a), nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (b). 4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania puo' avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (c). Per l'avvio della operativita' dell'ufficio e' concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile. 5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, e' autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unita' lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli e' incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, e' posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma e' accreditata al Ministero dell'interno con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (d), per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli. 6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1987 Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualita' di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento. 7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Universita' degli studi di Napoli con la quale puo' stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sara' individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 8. Per consentire il proseguimento dell'attivita' assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliadi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987. 9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile. (( (Il comma 10 e' stato soppresso dalla legge di conversione).)) --------------- (a) L'art. 25 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) stabilisce che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. (b) In appendice e' riportato il testo del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972. (c) Il primo comma dell'art. 60 della legge n. 219/1981 [per il titolo si veda la nota (a) all'art. 2], prevede che: «Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni». (d) Per il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.L n. 159/1984 si veda la nota (c) all'art. 5.