Art. 8. 
 
  1. I lotti delle aree infrastrutturate ai  sensi  dell'articolo  32
della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), non assegnati alla  data  del
30  settembre  1986,  sono  riservati  prioritariamente  alle   nuove
iniziative  industriali  che  intendono  operare   nei   settori   da
sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere  o),  p).
t), u), ai), al), am),  an),  ao)  ar)  as)  e  at),  della  delibera
adottata dal CIPI in  data  16  luglio  1986  (b),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del  20  agosto  1986,  nonche'  a  quelle,
promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia,
che  intendono   realizzare   attivita'   indotte   dalle   industrie
localizzate nelle aree. 
  2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 32 della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  al  Ministro
delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge
(a), a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1987. 
  ((2-bis. Il limite di investimento di  cui  all'articolo  32  della
legge 14 maggio 1981, n.  219  (a),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' elevato, per gli insediamenti di cui al  comma  1  a
lire 50 miliardi. 
  2-ter.  Il  limite  di  investimento  di  cui   al   quarto   comma
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (a), e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  puo'   essere   superato   per   gli
insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro il limite massimo del 75 per  cento  delle
spese  effettivamente   occorrenti   per   la   realizzazione   degli
insediamenti medesimi  e,  comunque.  entro  il  limite  di  lire  50
miliardi di investimento.)) 
  3. Al fine di agevolare  l'insediamento  di  strutture  a  servizio
delle  accresciute  esigenze  sociali   determinate   dall'attuazione
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), e'  concesso
un contributo in conto capitale nella misura del  60  per  cento  per
importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40  per  cento  per
importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino,  entro
il  31  dicembre  1988,  investimenti  nei  comuni  sedi  dei  nuclei
industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32  (a),  in
quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in  data  30  aprile  1981  e  14  settembre  1983  (c),
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  9
maggio 1981 e n.  256  del  17  settembre  1983,  nonche'  in  quelli
gravemente  danneggiati  ad  essi  confinanti.   Il   contributo   e'
commisurato  alla  spesa  per  investimenti  fissi,   macchinari   ed
attrezzature e le relative domande sono  presentate,  entro  il  ((30
giugno 1987)), al Ministro delegato per l'attuazione  degli  articoli
21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), il quale, con proprie
ordinanze, disciplina le procedure di attuazione. 
  4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione
a contributo entro trenta giorni dal  ricevimento.  Si  prescinde  da
tale parere se non espresso nel termine suindicato. 
  5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli  articoli  21  e  32
della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), provvede  alla  realizzazione
delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per  la  piena
fruibilita' delle aree industriali di cui all'art.  32  della  citata
legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). 
  6. Per le attivita' di cui al presente articolo, e limitatamente al
periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma
2, del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 (d). 
  7.  L'area  industriale  di  Calaggio,  individuata  dalla  regione
Campania  e'  ampliata  nel  versante  pugliese.  La  regione  Puglia
individuera' all'interno dei comuni confinanti con  l'area  esistente
l'estensione della  nuova  area.  Il  Ministro  delegato  provvedera'
all'esecuzione  dei  lavori  necessari  per  attrezzare  l'area.   Le
iniziative che si insedieranno nella  nuova  area  beneficeranno  dei
contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n.
219 del 1981 (a). 
  ((7-bis. Il contributo previsto dall'articolo  21  della  legge  14
maggio 1981, n. 219  (a),  deve  intendersi  commisurato  alla  spesa
effettivamente   sostenuta   per   l'attivita'   di   riparazione   o
ricostruzione  degli  stabilimenti  nonche'   al   miglioramento   ed
adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. 
  7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto  nei  suddetti  termini  le  imprese
beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge  14
maggio 1981, n. 219 (a),  ricorrono  ai  contratti  di  formazione  e
lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 
  7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica  il
50 per cento delle assunzioni con contratto di  formazione  e  lavoro
relative a qualifiche  per  le  quali  e'  prevista  dalla  legge  la
richiesta numerica. 
  7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale  dei
contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi  della  citata  legge
n.219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente
comma.)) 
  8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa  carico
al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14  maggio  1981,  n.  219
(a). 
  ______ 
  (a) Per il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981  si
veda in appendice il riferimento alla nota (e)  all'art.  4.  Per  il
contenuto dell'art. 3 della  medesima  legge  si  veda  la  nota  (e)
all'art. 5. 
  (b) Il testo del punto 6 della delibera del CIPE del 16 luglio 1986
e' riportato in appendice. 
  (c) I DD.P.C.M. 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 recano un elenco
di comuni considerati disastrati dal terremoto del  novembre  1980  e
febbraio 1981. 
  (d) Il D.L. n. 57/1982  concerne  la  disciplina  per  la  gestione
stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata. Se ne riporta l'art. 9, comma 2: 
  «Fino  al  31  dicembre  1983,  all'attuazione   coordinata   degli
interventi previsti dagli articoli 21 e  32  della  legge  14  maggio
1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII  della
legge  medesima,   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
direttamente o a mezzo  di  altri  Ministri  all'uopo  designati,  il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  in  deroga  alle  procedure
previste  dagli  stessi  articoli  21  e  32  e  a  tutte  le   altre
disposizioni  di  legge  vigenti,  nei  rispetto  delle  norme  della
Costituzione, dei principi generali  dell'ordinamento  e  nei  limiti
degli appositi stanziamenti».