Art. 8. 1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p). t), u), ai), al), am), an), ao) ar) as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 (b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge (a), a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1987. ((2-bis. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1 a lire 50 miliardi. 2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (a), e successive modificazioni ed integrazioni puo' essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque. entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.)) 3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32 (a), in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 (c), rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il ((30 giugno 1987)), al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione. 4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato. 5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). 6. Per le attivita' di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 (d). 7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuera' all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvedera' all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (a). ((7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. 7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. 7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n.219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.)) 8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). ______ (a) Per il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 4. Per il contenuto dell'art. 3 della medesima legge si veda la nota (e) all'art. 5. (b) Il testo del punto 6 della delibera del CIPE del 16 luglio 1986 e' riportato in appendice. (c) I DD.P.C.M. 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 recano un elenco di comuni considerati disastrati dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981. (d) Il D.L. n. 57/1982 concerne la disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata. Se ne riporta l'art. 9, comma 2: «Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nei rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti».