Art. 9. 
 
  1.  In  attesa  dell'approvazione  del  provvedimento  relativo  al
completamento  dei  lavori   in   corso   previsti   dai   piani   di
ricostruzione, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa  di  lire  100
miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione
dell'articolo 2, lettere a), b) ed e), della legge 23 dicembre  1977,
n. 933 (a). 
  2. Al relativo  onere  si  provvede  a  carico  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  per   l'anno   1986,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per  complessive  lire  360
miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai  piani
di ricostruzione. 
  _______ 
  (a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 933/1977  e'  riportato  in
appendice.