Art. 9. 1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere a), b) ed e), della legge 23 dicembre 1977, n. 933 (a). 2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione. _______ (a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 933/1977 e' riportato in appendice.