IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il  proprio  decreto  ministeriale  del  30  settembre  1985,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  237  dell'8  ottobre  1985,
contenente  disposizioni  per  l'attribuzione  dei  quantitativi   di
riferimento ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 857/84; 
  Visti i decreti ministeriali 8  novembre  1984  e  25  marzo  1986,
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  313  del  14
novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, che dettano i criteri per la
concessione di un'indennita' a favore dei  produttori  che  intendono
abbandonare definitivamente la produzione  lattiera  in  applicazione
all'art. 4, primo comma, lettera A), del regolamento CEE n. 857/84; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10  marzo  1987,  che  ha  accertato  la
sussistenza  nell'Unione  nazionale  di  associazione  di  produttori
agricoli  denominata  «Unione  nazionale  fra  le   associazioni   di
produttori di latte bovino U.N.A.Lat», dei requisiti  previsti  dalla
legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78; 
  Considerato  che  al  fine  di   attribuire   i   quantitativi   di
riferimento, da assegnare ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento
CEE n. 804/68 ai produttori non  associati  e  alle  associazioni  di
produttori non aderenti alla U.N.A.Lat,  sussiste  la  necessita'  di
acquisire entro  il  piu'  breve-tempo  possibile  i  nominativi  dei
suddetti produttori e delle associazioni che hanno  ceduto  nel  1983
latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese comunque costituite  che
raccolgono, trattano, trasformano e commercializzano latte  ed  altri
prodotti lattiero-caseari ed i quantitativi consegnati; 
  Considerato che gli stessi elementi devono  essere  assunti  per  i
produttori di latte e/o altri prodotti lattiero-caseari  che  vendono
direttamente al consumo il latte da loro prodotto e/o i  prodotti  da
questo ottenuti; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Per ottenere l'assegnazione del quantitativo di riferimento di  cui
all'art. 5-quater del regolamento CEE n.  804/68,  devono  presentare
domanda al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  -  Direzione
generale della tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -  Via  XX
Settembre - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto: 
    a) i produttori non aderenti ad associazioni di  produttori,  che
nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte  di  vacca  e/o
prodotti  lattiero-caseari  ad  un  acquirente,   e/o   che   vendono
direttamente al consumo il latte di loro  produzione  e/o  provvedono
direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva  vendita  dei
prodotti  lattiero-caseari  ottenuti  e  che  abbiano  presentato  le
dichiarazioni previste all'art. 2 e/o 3 del decreto  ministeriale  30
settembre 1985; 
    b) le associazioni  di  produttori,  riconosciute  ai  sensi  del
regolamento  CEE  n.  1360/78,  non  aderenti  all'U.N.A.Lat,  per  i
produttori associati  che  abbiano  adempiuto  agli  stessi  abblighi
previsti al punto a). 
  Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati  1  e
2. 
  Non possono presentare la domanda i produttori  non  aderenti  alle
associazioni che hanno beneficiato dei provvedimenti per  l'abbandono
definitivo della produzione lattiera di cui al decreto ministeriale 8
novembre 1984 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1986. 
  Devono,  altresi',  presentare  la  domanda  indicata  al  presente
articolo anche i produttori di  latte  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita'  dopo  il  1983.  Le  associazioni  di  produttori   devono
riportare  i  dati  relativi  a  tali  produttori  separatamente.   I
produttori non aderenti  alle  associazioni  dovranno  presentare  la
domanda secondo il  modello  allegato  3.  A  tali  produttori  sara'
attribuito  un  quantitativo   di   riferimento   in   funzione   dei
quantitativi   disponibili   dopo   che   sara'   stata    effettuata
l'assegnazione ai produttori di cui ai punti a)  e  b)  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 2 aprile 1987 
 
                                                Il Ministro: Pandolfi