Art. 10. Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento. L'importo di ciascuna offerta non puo' essere inferiore a lire 100 milioni. Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di dieci presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.