Art. 10. 
 
  Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto
dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei
certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di
collocamento. 
  L'importo di ciascuna offerta non puo' essere inferiore a lire  100
milioni. 
  Sul modello di partecipazione  all'asta  potranno  essere  indicate
fino a un massimo di cinque offerte; nello  stesso  modello  dovranno
essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di
dieci presso le quali l'operatore intende  effettuare  il  versamento
del controvalore dei titoli assegnati.