Art. 13. 
 
  L'assegnazione dei certificati verra'  effettuata  al  prezzo  meno
elevato tra quelli offerti  dai  concorrenti  rimasti  aggiudicatari,
anche se pro-quota. 
  Nel caso di offerte al prezzo  marginale  che  non  possono  essere
totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione,
con i necessari arrotondamenti. 
  Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia  una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento;  ove  rimanga  una  quota   residua   questa   viene
attribuita alla Banca d'Italia.