Art. 2. Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 20 maggio 1988, e' pari al 4,86 per cento. Il tasso di interesse annuale per le cedole successive sara' pari alla meta' della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo precedenti la data di godimento delle cedole stesse. Il suddetto rendimento annuale lordo verra' corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione e' rappresentato dal rapporto Parte di provvedimento in formato grafico dove to e' la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e tn quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma. Il valore della meta' della media aritmetica come sopra ottenuta sara' arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini. Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi. Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma e' pari: a) in caso di asta marginale al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terra' conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione. Nell'eventualita' che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sara' uguale all'ultimo tasso annuale disponibile. I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.