Art. 2. 
 
  Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola  dei
certificati di credito di cui al precedente art. 1,  pagabile  il  20
maggio 1988, e' pari al 4,86 per cento. 
  Il tasso di interesse annuale per le cedole successive  sara'  pari
alla meta' della media aritmetica dei  tassi  di  rendimento  annuale
lordo dei buoni ordinari del Tesoro  con  scadenza  di  dodici  mesi,
relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e
marzo precedenti la data di godimento delle cedole stesse. 
  Il suddetto rendimento annuale lordo verra' corretto per  mantenere
invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento.  Il
fattore moltiplicativo di correzione e' rappresentato dal rapporto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
  dove to e' la misura unitaria della  ritenuta  fiscale  al  momento
dell'emissione e tn quella  alla  quale  sono  assoggettati  i  buoni
ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma. 
  Il valore della meta' della media aritmetica  come  sopra  ottenuta
sara' arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini. 
  Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il
valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei  BOT  annuali  divisa
per il prezzo stesso, moltiplicato per  il  rapporto  tra  365  e  il
numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi. 
  Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente
comma e' pari: 
    a) in caso di asta marginale al prezzo meno  elevato  tra  quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; 
    b) in caso di asta  competitiva,  alla  media  ponderata  fra  il
prezzo   medio   d'asta   delle   offerte   concorrenziali    rimaste
aggiudicatarie  e  il  prezzo  medio   stesso   delle   offerte   non
concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
  Qualora in uno dei due mesi  di  riferimento  non  vengano  offerti
all'asta BOT a dodici mesi, si terra' conto unicamente del  tasso  di
rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione. 
  Nell'eventualita' che in entrambi i mesi non  si  faccia  luogo  ad
emissione di BOT a dodici mesi,  il  tasso  sara'  uguale  all'ultimo
tasso annuale disponibile. 
  I tassi di interesse relativi alle  cedole  successive  alla  prima
verranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   del   tesoro,   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  entro
il quindicesimo giorno precedente la data di godimento  delle  cedole
stesse.