Art. 2. 1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.