Art. 2.

  1.  L'esercizio  professionale  cui  si riferisce il diploma di cui
all'art.  1  consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato
od  autonomo,  con  i principi, le conoscenze, i metodi specifici del
servizio  sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse
sociali,  in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per
prevenire e risolvere situazioni di bisogno.