Art. 3.

  1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto e' riconosciuta
di  diritto ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per
assistenti sociali e di servizio sociale gia' esistenti - Universita'
di  Siena,  Parma,  Firenze,  Perugia,  Pisa,  Roma  "La  Sapienza" e
Istituto  pareggiato  "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto
previsto  dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162.