Art. 4.

  1.  La  stessa  efficacia  giuridica  e' riconosciuta al diploma di
assistente  sociale,  comunque conseguito, di coloro che alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono  in  servizio quali
assistenti  sociali  presso  le  amministrazioni  dello Stato o altre
amministrazioni  pubbliche,  o  che  abbiano svolto tale servizio per
almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.
  2.  Gli  effetti  suindicati  si  estendono  a  coloro che verranno
assunti  dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni
pubbliche  in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Per  gli  interessati che non siano in possesso di un titolo di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  il  suddetto
riconoscimento   opera   limitatamente   al   fine  del  mantenimento
nell'attuale posizione di impiego.