Art. 5.

  1.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   le  scuole  dirette  a  fini  speciali  universitarie  per
assistenti  sociali  convalidano  i  titoli rilasciati nel precedente
ordinamento  in  esito  ai  corsi di assistenti sociali per la durata
triennale,  o  almeno  biennale  fino  al 1959, da enti e istituzioni
pubbliche  e  private,  ove  gli  interessati  sostengano,  con esito
positivo,  la  discussione  di  una tesi e un colloquio sulle materie
professionali di servizio sociale.
  2.  Gli  interessati  dovranno  presentare alla scuola che effettua
l'esame di convalida il diploma di maturita', il documento (diploma o
certificato)  di  conseguimento  del titolo di assistente sociale, la
specificazione  degli  esami  e  dei  tirocini  sostenuti, nonche' il
titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.