Art. 6.

  1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo
ordinamento,  e'  consentito,  per  un  periodo  di tempo limitato al
completamento  dei  corsi  da  parte  degli allievi gia' iscritti, il
funzionamento  delle  attuali scuole per assistenti sociali, che, con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, siano dichiarate
idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e per
l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto
dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per
assistenti sociali.
  2.  Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di  cui  al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneita'.
  3.  L'attivita'  delle scuole di cui al presente articolo si svolge
sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal
fine puo' avvalersi delle Universita'.
  4.  Ai  diplomi  rilasciati in applicazione dei precedenti commi e'
riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione
                              ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
                              SCALFARO, Ministro dell'interno
                              GORIA, Ministro del tesoro
                              DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
                                della previdenza sociale
                              GASPARI,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1987
  Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 14