Art. 6. 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, e' consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi gia' iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali. 2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneita'. 3. L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine puo' avvalersi delle Universita'. 4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi e' riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia SCALFARO, Ministro dell'interno GORIA, Ministro del tesoro DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 14