Art. 2.

  1.  L'erogazione  dei  contributi  previsti dalla presente legge e'
effettuata,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di cui al successivo
articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31
marzo  di  ogni  anno.  In  sede di prima applicazione della presente
legge,  le predette richieste devono essere presentate entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
  2. I criteri e le modalita' da utilizzare per determinare l'entita'
dei  contributi  sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale  sentita  la  Commissione  centrale  per
l'impiego.