Art. 2. 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. 2. I criteri e le modalita' da utilizzare per determinare l'entita' dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.