Art. 3.

  1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi
rendiconti  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il  mese  di  marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
contributo.
  2.  Il  controllo  in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e'
effettuato  sulla  base  dei  rendiconti  di  cui al precedente comma
nonche'  delle  risultanze  di  visite ispettive che il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'  disporre  presso le sedi
centrali dei predetti enti.