Art. 4. 1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilita' della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilita' della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Rognoni
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 28 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "Art. 28. - E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilita' della manodopera", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della presente legge. Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'art. 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Le disponibilita' del Fondo affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato. I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate. Il fabbisogno annuo e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" da versare al "Fondo" di cui al primo comma. Per il primo anno l'importo delle rate e' stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna". - Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (per il titolo v. nella nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 26 (Finanziamento integrativo di progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".