Art. 4.

  1.   Le  spese  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinate  in  lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi
per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del
Fondo  per  l'addestramento  professionale lavoratori - e in lire 9,5
miliardi  annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per
la  mobilita' della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
  2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo
per  la  mobilita'  della  manodopera  viene  integrato  delle  somme
occorrenti   mediante   versamenti   da  effettuare  a  carico  delle
disponibilita'  finanziarie  della  gestione  di  cui all'articolo 26
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              DE MICHELIS,   Ministro  del  lavoro  e
                                della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Rognoni

 
          Note all'art. 4:
            -   Il   testo  dell'art.  28  della  legge  n.  675/1977
          (Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) e' il seguente:
            "Art.  28. - E' costituito presso il Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilita' della
          manodopera",  con amministrazione autonoma e gestione fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.  1041,  destinato  alla concessione delle provvidenze di
          cui all'art. 27 della presente legge.
            Il  Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti
          a  carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione
          industriale di cui all'art. 3 della presente legge e per il
          50   per   cento   da   versamenti  a  carico  della  Cassa
          integrazione guadagni operai dell'industria.
            Le  disponibilita'  del  Fondo  affluiscono  ad  apposita
          contabilita'   speciale   istituita   presso  la  tesoreria
          provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del
          regolamento  di  contabilita' dello Stato e dell'art. 1223,
          lettera  b),  delle  istruzioni  generali  sui  servizi del
          Tesoro.
            I  relativi  ordini  di pagamento sono emessi a firma del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo
          delegato.
            I  versamenti  di cui al secondo comma sono effettuati in
          rate trimestrali anticipate.
            Il  fabbisogno  annuo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro  per il tesoro, di concerto con il Ministro per il
          lavoro  e  la  previdenza  sociale  e  con  il Ministro per
          l'industria,  il  commercio  e l'artigianato; con lo stesso
          decreto  viene autorizzato il prelievo della somma a carico
          del   "Fondo   per   la  ristrutturazione  e  riconversione
          industriale" da versare al "Fondo" di cui al primo comma.
            Per  il  primo  anno  l'importo  delle  rate e' stabilito
          complessivamente in lire 250 milioni ciascuna".
            -  Il  testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (per il
          titolo v. nella nota all'art. 1) e' il seguente:
            "Art.   26   (Finanziamento   integrativo   di   progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio  statale  e  contemporanea  iscrizione ad apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento  dei progetti speciali di cui all'art. 36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  eseguiti  dalle regioni, per ipotesi di rilevante
          squilibrio  locale  tra  domanda  ed offerta di lavoro, nei
          territori  di  cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218.
            La  dotazione  di  cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione  autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".