ART. 11. (Interventi straordinari) 1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono: a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale; b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalita'; c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c); e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge. 3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale ne al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione e inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera. 4. Le attivita' di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unita' operativa della Direzione generale.
Nota all'art. 11, comma 2: Si riporta, ad ogni buon fine, l'intero testo dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali): "Art. 1. - Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattivazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare con le modalita' del D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilita' del "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge. Con le disponibilita' del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attivita' previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303".