ART. 12. (Unita' tecnica centrale) 1. A supporto dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonche' per le attivita' di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo e' istituita l'Unita' tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. 2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovra' essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unita' tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima. 3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unita' e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e' preposto un funzionario della carriera diplomatica. 4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunita' economica europea, nonche' dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sara' in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avra' durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovra' altresi' prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unita' tecnica centrale. 5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13. 6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unita' tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3: a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attivita' da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Tale titolo di precedenza puo' essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verra' verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. 9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri e' accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura puo' essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, puo' essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento delle prove selettive. 10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri". 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 12, comma 6, lettera a): - Per la legge n. 38/1979 si veda nelle note all'art. 6, comma 3. - La legge n. 73/1985 concerne la realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita'. Il relativo art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche' di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verra' stabilito, altresi', il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potra' comunque accedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta. Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 puo', altresi', avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unita'. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno un lingua straniera fra quelle di uso piu' diffuso e, se stranieri, della lingua italiana. L'elenco degli esperti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, e' allegato alle relazioni previste all'art. 5. Per le finalita' di cui alla presente legge 11 Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 puo' utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione". Nota all'art. 12, comma 9: Per il titolo della legge n. 73/1985 si vede la nota precedente.