ART. 13.
   (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)

  1.  Le  unita'  tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  dichiarati prioritari dal CICS con
accreditamento  diretto presso i Governi interessati nel quadro degli
accordi di cooperazione.
  2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti dell'Unita'
tecnica    centrale   di   cui   all'articolo   12   e   da   esperti
tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione  generale  per la
cooperazione   allo   sviluppo   nonche'  da  personale  esecutivo  e
ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
  3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
    a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per
la  cooperazione  allo  sviluppo  di  relazioni,  di  dati  e di ogni
elemento  di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e
alla  valutazione  delle  iniziative  di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
    b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per
la  cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di
informazione   sui  piani  e  programmi  di  sviluppo  del  Paese  di
accreditamento  e  sulla  cooperazione  allo  sviluppo ivi promossa e
attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
    c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di
cooperazione in atto;
    d)  nello  sdoganamento,  controllo,  custodia  e  consegna delle
attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo;
    e)  nell'espletamento  di  ogni altro compito atto a garantire il
buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
  4.  Ciascuna  unita'  tecnica  e' diretta da un esperto dell'Unita'
tecnica  centrale  di  cui  all'articolo  12, che risponde, anche per
quanto  riguarda  l'amministrazione  dei  fondi di cui al comma 5, al
capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
  5.  Le  unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la
cooperazione  allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie
per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.