ART. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo) 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.