ART. 14. (Fondo speciale) 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Per la sua gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. 3. Il Fondo e' alimentato con: a) gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo; c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d) donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali. 4. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'. 5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale. 6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.
Nota all'art. 14, comma 1: La legge n. 1041/1971 concerne le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. L'art. 9 di detta legge cosi' dispone: "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dei commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione". Nota all'art. 14, comma 3, lettera a): La legge n. 887/1984 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985). All'art. 19, il quattordicesimo comma cosi' recita: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".