ART. 15. 
(Autonomia finanziaria della Direzione generale per  la  cooperazione
                           allo sviluppo) 
 
  1. Alla gestione delle attivita' dirette alla  realizzazione  delle
finalita' della presente legge  si  provvede  in  deroga  alle  norme
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo  9  della
legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
  2. Presso la Direzione generale e' costituito un  apposito  ufficio
di  ragioneria,  alle  dipendenze  del  Ministero  del   tesoro   per
l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale
vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di  approvazione  dei
contratti, i pagamenti e le aperture di credito. 
  3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in  via
successiva sugli atti della Direzione generale  per  la  cooperazione
allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli  contestualmente  alla  loro
definizione. 
  4. A tal fine e' costituito un apposito  ufficio  della  Corte  dei
conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 
Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in  via  successiva
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  ricevimento  degli
atti della Direzione generale. 
  5.  Per  l'attuazione  delle  iniziative  e  degli  interventi   di
cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo puo'  stipulare,  previa  delibera  del
Comitato direzionale, convenzioni e contratti  con  soggetti  esterni
all'amministrazione dello Stato. 
  6. Per singole iniziative  motivate  da  documentate  esigenze  dei
Paesi beneficiari cio' puo' avvenire eccezionalmente anche  in  forma
diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione  del  Comitato
direzionale. Queste eccezionalita'  saranno  specificamente  motivate
nella relazione del  Ministro  degli  esteri  al  Parlamento  di  cui
all'articolo 3, comma 6, lettera c). 
  7. In ogni caso le delibere e i  pareri  del  Comitato  direzionale
sulle   singole   iniziative   di   cooperazione   dovranno    essere
obbligatoriamente  corredate  da  specifica  valutazione  dell'Unita'
tecnica centrale di cui  all'articolo  12.  Nel  caso  di  trattativa
privata, il contratto  e  le  relative  valutazioni  tecniche  devono
essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5. 
  8. La Direzione generale per la  cooperazione  allo  sviluppo  puo'
predisporre, su richiesta del Ministro  degli  affari  esteri  o  del
Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari  controlli,  che
siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da
parte  di  organismi  terzi  e  indipendenti,  sugli   studi,   sulle
progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi  della  presente
legge. 
  9. Le somme non impegnate o  non  erogate  nell'ambito  di  ciascun
esercizio  finanziario  -  ivi  comprese  quelle   accreditate   alle
rappresentanze italiane all'estero per le  finalita'  della  presente
legge  -  confluiscono  di  diritto  nella   dotazione   degli   anni
successivi. 
  10. Per l'espletamento delle attivita' contabili  e  di  erogazione
connesse con l'attivita' di cooperazione, la Direzione  generale  per
la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata dal Comitato direzionale
a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti di credito di diritto
pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi  conti
alimentati con prelevamenti sui fondi speciali  istituiti  presso  la
tesoreria centrale.  Gli  istituti  convenzionati  rendono  il  conto
giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge. 
 
          Nota all'art. 15, comma 1:
            Per il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 si veda
          nella nota all'art. 14, comma 1.