ART. 18. (Doveri del personale inviato all'estero) 1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. 2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.