ART. 24. 
                 (Trattamento economico all'estero) 
 
  1.  Il  personale  di  cui  all'articolo  17,  lettere  a)  e   b),
percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo  stipendio  ed
agli  assegni  fissi  e  continuativi  previsti  per  l'interno,  una
indennita' di servizio all'estero stabilita con decreto del  Ministro
degli affari esteri, di concerto con il  Ministro  del  tesoro.  Tale
decreto determina altresi' ogni altra competenza e provvidenza. 
  2. Nel determinare l'ammontare complessivo della  retribuzione  per
il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli  affari  esteri
fara' riferimento, per quanto  possibile,  ai  parametri  retributivi
adottati al riguardo dal Fondo europeo di  sviluppo  della  Comunita'
economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di
sviluppo.