ART. 29. 
                      (Effetti della idoneita') 
 
  1. Il Comitato direzionale verifica - ai  fini  dell'ammissione  ai
benefici della presente legge - la conformita', ai criteri  stabiliti
dalla legge stessa, dei  programmi  e  degli  interventi  predisposti
dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita  la
Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo
8, comma 10. 
  2.  Alle  organizzazioni   suindicate   possono   essere   concessi
contributi per lo svolgimento di attivita' di  cooperazione  da  loro
promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo  delle
iniziative programmate,  che  deve  essere  integrato  per  la  quota
restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad
esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di realizzare specifici
programmi di  cooperazione  i  cui  oneri  saranno  finanziati  dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 
  3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei finanziamenti e
la determinazione dei relativi importi sono  stabilite  con  apposita
delibera  del  Comitato  direzionale,   sentito   il   parere   della
Commissione per le organizzazioni non governative. 
  4. Le attivita' di cooperazione  svolte  dalle  organizzazioni  non
governative  riconosciute  idonee  sono  da  considerarsi,  ai   fini
fiscali, attivita' di natura non commerciale.