ART. 3. 
(Presidenza  e  funzioni  del  Comitato  interministeriale   per   la
                     cooperazione allo sviluppo) 
 
  1. La politica della cooperazione allo sviluppo e'  competenza  del
Ministro degli affari esteri. 
  2.  Per  la   determinazione   degli   indirizzi   generali   della
cooperazione   allo   sviluppo   e   le   conseguenti   funzioni   di
programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del  CIPE  il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). 
  3. Il CICS e' presieduto dal  Ministro  degli  affari  esteri,  per
delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto  dai
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in  vigore  della
presente legge, norme per la composizione e  il  funzionamento  della
segreteria del CICS. 
  4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di  volta  in  volta
puo' essere integrato da altri Ministri  in  relazione  alle  materie
all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa  altresi'  il
Sottosegretario per gli affari esteri ove  delegato  ai  sensi  degli
articoli 9 e 14 della presente legge. 
  5. Per l'esercizio delle  funzioni  relative  all'attuazione  della
presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno. 
  6. Il CICS: 
    a)  stabilisce,  successivamente  all'approvazione  della   legge
finanziaria e dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
degli affari esteri, gli indirizzi programmatici  della  cooperazione
allo sviluppo e determina le priorita' per aree geografiche,  settori
e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di  massima  delle
disponibilita'  finanziarie  per  la  cooperazione  multilaterale   e
bilaterale  e,  nell'ambito  di  quest'ultima,  per  gli   interventi
straordinari di cui all'articolo 11; 
    b)  delibera  in  materia  di  iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo che per la loro articolazione e  dimensione  finanziaria  il
presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame; 
    c) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  e  gli  esiti
dell'attivita' di cooperazione e approva  annualmente  una  relazione
predisposta dal  Ministro  degli  affari  esteri  sulla  politica  di
cooperazione  svolta  nell'esercizio   finanziario   precedente.   La
relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla
base di specifici documenti delle  rappresentanze  diplomatiche,  per
quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei  programmi,  sul
loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo  e  sugli  esiti
dei  singoli  progetti  bilaterali,  multilaterali,  multibilaterali,
ordinari e straordinari nonche' di quelli  delle  organizzazioni  non
governative.  Tale  relazione  deve  essere  inviata  al   Parlamento
precedentemente all'esame della legge finanziaria.