ART. 30.
                       (Contributi deducibili)

  1.  I  contributi,  le  donazioni e le oblazioni erogati da persone
fisiche  e  giuridiche in favore delle organizzazioni non governative
idonee   ai  sensi  dell'articolo  28  sono  deducibili  dal  reddito
imponibile   netto   ai   fini  dell'imposta  sul  reddito  istituita
dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
per  le  persone  giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di
detto reddito.
 
          Note all'art. 30, comma 1:
            -   L'art.  3  del  D.P.R.  n.  597/1973  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),
          come  modificato dall'art. 3 della legge 13 aprile 1977, n.
          114, cosi' dispone:
            "Art.  3.  (Base  imponibile). - L'imposta si applica sul
          reddito  complessivo  netto  formato da tutti i redditi del
          soggetto  passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli
          ha  la  libera  disponibilita'  o  la amministrazione senza
          obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali
          l'imposta  stessa  si  applica separatamente ai sensi degli
          articoli 12, 13 e 14.
            Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi
          esenti  e  quelli  soggetti  a ritenuta alla fonte a titolo
          d'imposta  nonche'  i redditi di lavoro dipendente prestato
          all'estero  da cittadini italiani emigrati che sono rimasti
          iscritti nelle anagrafi della popolazione residente".
            -  Il  D.P.R.  n.  598/1973 reca istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche.  Il
          relativo articolo 3 prevede quanto segue:
            "Art.  3.  (Base  imponibile). - L'imposta si applica sul
          reddito  complessivo  netto, formato da tutti i redditi del
          soggetto  passivo  ad  esclusione  dei  redditi esenti e di
          quelli  soggetti  a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          salvo quanto stabilito nei titoli III e IV".