ART. 32. 
          (Cooperanti delle organizzazioni non governative) 
 
  1.  Le  organizzazioni  non  governative  idonee  possono   inoltre
impiegare  nell'ambito  dei  programmi  riconosciuti  conformi   alle
finalita' della presente legge, ove previsto  nei  programmi  stessi,
con oneri a  carico  del  Fondo  speciale  di  cui  all'articolo  14,
cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell'esperienza professionale e delle qualita' personali  necessarie,
che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a  termine  di
durata inferiore  a  due  anni,  per  l'espletamento  di  compiti  di
rilevante responsabilita'  tecnica  gestionale  e  organizzativa.  Il
contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno
definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 10. 
  2.  La  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
verificata tale conformita' nonche' la congruita' con il programma di
cooperazione, registra  il  contratto  attribuendo  in  tal  modo  la
qualifica di cooperante ai sensi della presente legge.  I  cooperanti
dipendenti dallo  Stato  o  da  enti  pubblici  possono  ottenere  il
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto
di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti. 
  3. Copia del contratto  registrato  e'  trasmessa  dalla  Direzione
generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  alla  rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.