ART. 33. (Diritti dei volontari) 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto: a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario; b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo; c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge. 2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e' data la possibilita' di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
Nota all'art. 33, comma 1, lettera c): Si riporta, per opportuna conoscenza, l'intero testo del D.L.C.P.S. n. 303/1946: "Art. 1. - La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 puo' essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianita'. Art. 2. - Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonche' ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi. Art. 3. - Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro e' risolto. Art. 4. - Per i lavoratori che si trovano gia' nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la prestazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 5. - La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata all'Ispettorato del lavoro. Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione. Art. 6. - Il D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 418, e' abrogato. Art. 7. - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".