ART. 34. (Doveri dei volontari e dei cooperanti) 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di cooperazione. 2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. 3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge. 4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti: a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera; b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento di essa. 5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.