ART. 36. (Banca dati informativi) 1. E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attivita' di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione. 2. L'accesso alla banca dati e' pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento. 3. Le modalita' di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38. 4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.