ART. 37. (Stanziamenti) 1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale. 2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato. 3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita' di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo. 4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.
Nota all'art. 37, comma 4: Il R.D. n. 1058/1929 concerne l'approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato. Le formalita' previste dall'art. 24 sono le seguenti: "Tutte le spese di ufficio necessarie alle amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato: a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a L. 2.000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso; b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale superiori alle L. 2.000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato; e) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiale da farsi direttamente dal Provveditorato. I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato. Il pagamento delle spese predette potra' essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice consegnatari delle amministrazioni centrali potranno quindi, provvedere al pagamento delle spese cosi' approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R.D. 20 ottobre 1924, n. 1796".