ART. 38. 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonche' le  altre
amministrazioni dello Stato interessate, sara' emanato il regolamento
contenente le norme di esecuzione. Dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di  attuazione
del Ministro degli affari  esteri,  il  Comitato  direzionale,  anche
nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per
assicurarne l'immediata operativita' e per garantire  la  continuita'
delle iniziative in corso di attuazione alla  data  del  28  febbraio
1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8  marzo  1985,  n.
73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera,
i provvedimenti  necessari,  ivi  compresa  la  proroga  di  tutti  i
contratti, anche di lavoro. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Comitato direzionale esamina le singole  iniziative
di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta,
ove necessario, i provvedimenti adeguati,  e  delibera  quali  devono
essere attribuite alla gestione dell'unita' operativa di cui al comma
4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione  operativa  delle
iniziative e' assicurata dagli uffici esistenti. 
  3.  Gli  organismi  di  amministrazione  attiva,  di  controllo   e
consultivi, previsti  dalla  presente  legge,  sono  istituiti  entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa. 
  4. La documentazione, anche contabile,  delle  precedenti  gestioni
istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo  1985,
n. 73, e' trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo  1985,  n.  73,  sono
abrogate. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI