ART. 5. 
    (Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri) 
 
  1. Sulla base degli indirizzi stabiliti  ai  sensi  degli  articoli
precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il  Ministro
del tesoro per la  parte  di  sua  competenza,  promuove  e  coordina
nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra  questo  e  il  settore
privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa  in  materia  di
cooperazione allo sviluppo. 
  2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di  uniformita'
agli indirizzi di  cooperazione  e  di  coordinamento  stabiliti  dal
Ministero degli affari esteri, le  iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo non  possono  essere  ammesse  ai  benefici  previsti  dalla
presente legge. 
  3. In via eccezionale possono essere ammesse ai  benefici  previsti
dalla presente legge - anche in mancanza di richieste  da  parte  dei
Paesi in  via  di  sviluppo  interessati  -  iniziative  proposte  da
organizzazioni non governative purche'  adeguatamente  documentate  e
motivate da esigenze di carattere umanitario.