ART. 6. 
          (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale) 
 
  1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del  CICS,  su  proposta
del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito  centrale
a concedere, anche in consorzio con enti o banche  estere,  a  Stati,
banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,  crediti
finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di
esso. 
  2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma,
del  decreto-legge  6  giugno   1956,   n.   476,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  25  luglio  1956,  n.  786  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero
delega le competenze di cui  al  citato  articolo  13,  primo  comma,
lettera d),  al  Mediocredito  centrale  in  ordine  alle  operazioni
finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. 
  3. I crediti  di  aiuto,  anche  quando  sono  associati  ad  altri
strumenti  finanziari  (doni,  crediti  agevolati   all'esportazione,
crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi  solamente
per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della
presente  legge.  Nel  predetto  fondo  rotativo   confluiscono   gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977,  n.
227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38,  e  della  legge  3  gennaio
1981, n. 7. 
  4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo,
i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi
a piu' basso reddito, anche  al  finanziamento  di  parte  dei  costi
locali e di eventuali acquisti in paesi terzi  di  beni  inerenti  ai
progetti approvati e per favorire l'accrescimento della  cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo. 
 
          Nota all'art. 6, comma 2:
            Si  riportano  qui di seguito i testi del primo e secondo
          comma  dell'art.  13  del  D.L.  n.  476/1956  (Nuove norme
          valutarie  e  istituzione di un mercato libero di biglietti
          di Stato e di banca esteri):
            "Art.  13.  - Le autorizzazioni ministeriali previste dal
          presente decreto-legge sono accordate:
              a)  dal  Ministro  per  il  tesoro  di  concerto con il
          Ministro  per il commercio con l'estero quando si tratti di
          emissione   all'estero   di   prestiti  obbligazionari,  di
          assegnazioni  di  valuta  per  i  fabbisogni della Pubblica
          Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonche'
          quando  si  tratti  di  decreti ministeriali concernenti la
          esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;
              b)  dal  Ministro  per  il  commercio  con  l'estero di
          concerto  con il Ministro per il tesoro quando si tratti di
          partecipazioni    estere    in    Italia,   nonche'   delle
          autorizzazioni    di    cui   all'art.   9   del   presente
          decreto-legge;
              c)  dal  Ministro  per  il  tesoro  quando si tratti di
          assegnazione  di valuta per l'espletamento all'estero delle
          funzioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
              d)  dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti
          gli altri casi.
              Ai  fini  dell'emanazione delle autorizzazioni previste
          dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il
          Ministro   per   il  commercio  con  l'estero,  secondo  le
          competenze previste dal comma precedente, possono concedere
          deleghe   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  e  alla  Banca
          d'Italia.  E'  applicabile  il quarto comma dell'art. 2 del
          D.Lgs.Lgt. 17 maggio 1945, n. 331".

          Nota all'art. 6, comma 3:
            -    La    legge    n.    227/1977    reca   disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori  all'estero  nonche'  alla  cooperazione economica e
          finanziaria in campo internazionale;
            -   La   legge   n.   38/1979  concerne  la  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
            -  La  legge  n.  7/1981 reca stanziamenti aggiuntivi per
          l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.