ART. 7. 
            (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo) 
 
  1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con  le
stesse procedure, possono  essere  concessi  crediti  agevolati  alle
imprese italiane con il parziale finanziamento della  loro  quota  di
capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi  in  via
di sviluppo con partecipazione di investitori,  pubblici  o  privati,
del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi. 
  2. Il CICS stabilira': 
    a) la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente  essere
impiegata a tale scopo; 
    b) i criteri per la selezione di  tali  iniziative  che  dovranno
tener conto -  oltre  che  delle  generali  priorita'  geografiche  o
settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte
dai Paesi destinatari a tutela  degli  investimenti  stranieri.  Tali
criteri mireranno a privilegiare la creazione  di  occupazione  e  di
valore aggiunto locale; 
    c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di  cui
trattasi. 
  3. La quota, di cui al  comma  1,  del  Fondo  di  rotazione  viene
trasferita al Mediocredito centrale. Allo  stesso  e'  affidata,  con
apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione  dei
crediti di cui al presente articolo.