ART. 8. 
       (Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso e' presieduto  dal
Ministro degli affari  esteri  ovvero  dal  Sottosegretario  per  gli
affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e' composto da: 
    a) nove esperti designati dalle amministrazioni  dello  Stato,  e
uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze; 
    b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; 
    c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale; 
    d)  tre  designati  dalla  Commissione  interregionale   di   cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza
delle regioni; 
    e) dieci designati da istituzioni  ed  enti  operanti  nel  campo
della cooperazione allo sviluppo in ragione di meta' per  il  settore
pubblico e  meta'  per  quello  privato,  assicurando  in  ogni  caso
un'adeguata rappresentanza rispettivamente  alle  aziende  pubbliche,
alle  grandi,  medie  e  piccole  aziende   e   alle   organizzazioni
maggiormente rappresentative del movimento cooperativo; 
    f) cinque  designati  dalle  organizzazioni  non  governative  di
volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge; 
    g) tre  designati  dalle  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative. 
  2.  Nella  composizione  del  Comitato   deve   essere   assicurata
un'adeguata rappresentanza di personalita' femminili di  riconosciuta
esperienza nel campo della  cooperazione  e  della  conoscenza  della
condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo. 
  3. Sono membri di diritto  del  Comitato  consultivo  il  Direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo ed il  Direttore  generale
degli affari economici del Ministero degli affari esteri. 
  4. Possono essere di volta in volta  invitati  a  partecipare  alle
riunioni del Comitato  consultivo  eminenti  personalita'  del  mondo
professionale, scientifico ed economico,  nonche'  rappresentanti  di
enti  e  istituzioni  nazionali  e  internazionali   e   personalita'
interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo. 
  5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni. 
  6. Il Comitato consultivo si riunisce  in  seduta  plenaria  almeno
quattro volte l'anno per formulare un parere sulla  programmazione  e
sulle  direttive  stabilite   dal   Comitato   direzionale   di   cui
all'articolo 9 e per esprimere un  motivato  parere  sulla  relazione
annuale consultiva di cui al comma 6,  lettera  c),  dell'articolo  3
della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo  sono
trasmessi al Parlamento. 
  7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai  settori
prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi
di lavoro e  i  rispettivi  presidenti.  Questi  ultimi  sono  scelti
nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e),  f)  e  g)
del comma 1. I gruppi di  lavoro  si  riuniscono  periodicamente  per
l'esame  delle  questioni   attinenti   alla   cooperazione   e   per
l'elaborazione di eventuali specifici documenti. 
  8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a
quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte
di diritto, a titolo consultivo,  del  Comitato  direzionale  di  cui
all'articolo 9 della presente legge. 
  9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo e' tenuta
ad  assicurare  ai  gruppi  di  lavoro  l'assistenza  necessaria  per
l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e  la
documentazione. 
  10. Apposita Commissione per  le  organizzazioni  non  governative,
presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione
allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro
degli affari esteri, di cui tre scelti  tra  i  rappresentanti  delle
organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni  sindacali
e due tra i rappresentanti di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,
esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1,  29,
commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre  collabora  con  la  Direzione
generale  nelle   questioni   attinenti   alle   organizzazioni   non
governative, alla loro attivita' ed ai cooperanti e volontari da esse
impiegati. 
  11. Le sedute del  Comitato  sono  valide  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri. 
 
          Nota all'art. 8, comma 1: 
            L'art.  13  della  legge   n.   281/1970   (Provvedimenti
          finanziari  per  l'attuazione  delle  regioni   a   statuto
          ordinario) cosi' dispone: 
            "Art. 13 (Commissione interregionale).  -  I  criteri  di
          ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9
          e dei contributi di cui all'articolo  12  sono  determinati
          sentita  una  commissione   interregionale   composta   dai
          presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e
          speciale". 
            Con il D.M. 6  luglio  1972  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 188 del 20 luglio 1972) e'  stata  costituita,
          presso il Ministero del bilancio, la predetta  commissione,
          composta  dai  presidenti  delle  giunte  delle  regioni  a
          statuto ordinario e speciale. La commissione e'  presieduta
          dal Ministro del bilancio.