Art. 10.

  1.   All'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge
valutato  in  lire  6.400  milioni  per  l'anno  1987 e in lire 8.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni 1988 e 1989, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1987,
utilizzando   lo   specifico   accantonamento   di   cui   alla  voce
"Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI