Art. 2. 1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unita' sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per: a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico; b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce. 2. Per la realizzazione di tali interventi le unita' sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica. 3. Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.
NOTE Nota all'art. 2, comma 1: La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del servizio sanitario nazionale. L'art. 5 della predetta legge cosi' recita: "Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".