Art. 3.

  1.  Al  fine  di  migliorare  le  modalita'  di  diagnosi e cura le
regioni,  tramite  le  unita'  sanitarie locali, provvedono a fornire
gratuitamente  ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e
terapeutici,  di  cui  al  decreto  del Ministro della sanita' dell'8
febbraio  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982,
n.  46,  anche  altri  eventuali  presidi  sanitari  ritenuti idonei,
allorquando  vi  sia  una  specifica  prescrizione e sia garantito il
diretto controllo dei servizi di diabetologia.