Art. 4.

  1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di
tessera  personale  che attesta l'esistenza della malattia diabetica.
Il  modello  di  tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che
saranno  stabilite  dal  Ministro  della sanita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  I  cittadini  muniti  della tessera personale di cui al comma 1
hanno  diritto,  su  prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei
presidi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 3.