Art. 5. 1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per: a) l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della densita' della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale; b) l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita' per le regioni a piu' alta popolazione. La direzione di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologi; c) l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico. 2. Criteri di uniformita' validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanita', sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti: a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito; b) prevenzione delle sue complicanze; e) terapia in situazioni di particolare necessita' clinica; d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici; e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici; f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico; g) collaborazione con le unita' sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.
Nota all'art. 5, comma 2: Per il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 si veda la nota precedente.