Art. 7. 1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate al raggiungimento della autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. 2. Le regioni promuovono altresi' iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalita' della popolazione, utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche, sportive e socio-sanitarie territoriali.