Art. 8.

  1.  La  malattia  diabetica  priva  di  complicanze invalidanti non
costituisce  motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneita'
fisica  per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo
svolgimento  di  attivita'  sportive a carattere non agonistico e per
l'accesso  ai  posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i
quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.
  2.  Il  certificato  di  idoneita'  fisica  per  lo  svolgimento di
attivita'  sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione
di  una  certificazione  del  medico diabetologo curante o del medico
responsabile  dei  servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato
di  malattia  diabetica  compensata nonche' la condizione ottimale di
autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.
  3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  indica, con proprio decreto, altre forme
morbose  alle  quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma
1.