IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675; 
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,
numeri 335, 336, 337 e 338; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569; 
  Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668; 
  Visto  l'accordo  raggiunto  in  data  13  febbraio  1987  tra   la
delegazione governativa e i sindacati di  polizia  SIULP  e  SAP,  ai
sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto-legge 21 marzo 1987,  n.  101,  recante  copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione
dell'accordo contrattuale relativo  al  personale  della  Polizia  di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1987; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                    Area di applicazione e durata 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  al
personale dei ruoli della Polizia  di  Stato,  esclusi  i  dirigenti,
relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987. 
  2. La decorrenza degli effetti economici e  fissata  al  1  gennaio
1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.