Art. 11 Ruoli tecnici e dei sanitari 1. Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti. 2. Al personale di cui al comma 1 compete altresi' l'indennita' di cui all'art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Goria, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 19 (Registrato con esclusione dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 4, comma 3, in esecuzione della deliberazione della Sezione del controllo 17 aprile 1987, n. 1757).
Nota all'art. 11, comma 1: I decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e n. 338, concernono, rispettivamente, l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.