Art. 11 
                    Ruoli tecnici e dei sanitari 
 
  1. Al personale  appartenente  ai  ruoli  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a  quello
dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le  stesse  modalita'
previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale
di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella
di equiparazione allegata ai predetti decreti. 
  2. Al personale di cui al comma 1 compete altresi' l'indennita'  di
cui all'art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta
al  personale  che  espleta  funzioni  di   polizia,   di   qualifica
corrispondente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 aprile 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                      SCALFARO, Ministro dell'interno 
                                Goria, Ministro del tesoro 
                                ROMITA, Ministro del bilancio e della 
                                programmazione economica 
                                    GASPARI, Ministro per la funzione 
                                pubblica 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1987 
  Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 19 
(Registrato con esclusione dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 4,
comma  3,  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Sezione   del
controllo 17 aprile 1987, n. 1757). 
 
          Nota all'art. 11, comma 1:
            I decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337 e n. 338, concernono, rispettivamente, l'ordinamento
          del  personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
          tecnico-scientifica  o  tecnica,  e l'ordinamento dei ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato.