Art. 2. 
                              Stipendi 
 
  1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto
allo stipendio  base  spettante  al  31  dicembre  1985,  sono  cosi'
determinati: 
 
    
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Livello |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988
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IV           | 330.000          | 715.000             | 1.100.000
V            | 420.000          | 910.000             | 1.400.000
VI           | 510.000          | 1.105.000           | 1.700.000
VI-bis       | 555.000          | 1.202.000           | 1.850.000
VII          | 600.000          | 1.300.000           | 2.000.000
VIII         | 810.000          | 1.755.000           | 2.700.000
VIII-bis     | 891.000          | 1.930.500           | 2.970.000

    
 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale  della  Polizia  di
Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti  stipendi
iniziali annui lordi: 
 
livello quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000
livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000
livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000
livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000 
 
  3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della
ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessita' di
mantenere inalterato l'attuale carico di servizio,  al  personale  di
cui al comma 2 compete, con decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi  annui
lordi: 
 
agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 130.000
agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000
assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000
assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000
vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio. . L. 130.000
vice sovrintendente con piu' di cinque anni di servizio. . L. 364.000
sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000
sovrintendente principale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 455.000
sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000
vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000
ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000
ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000
ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000
vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000
commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000
commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000
vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000 
 
  4. Al dipendente che gia' riveste o che consegue successivamente la
promozione  alla  qualifica  di   sovrintendente   principale   viene
attribuito, nel quinto livello, a decorrere,  rispettivamente,  dalla
data di cui al comma 3 o dalla data in  cui  consegue  la  promozione
nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L.  310.000,  che
si aggiunge  alla  retribuzione  individuale  di  anzianita'  di  cui
all'art. 3. 
  5. Tale importo e' riassorbito  in  caso  di  passaggio  a  livello
retributivo superiore. 
  6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui  al  comma  3,  la
qualifica di sovrintendente capo viene attribuito  un  importo  annuo
lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e  L.  195.000  se
collocati nel livello sesto-bis; anche  tali  importi  si  aggiungono
alla retribuzione individuale di anzianita'  e  sono  riassorbiti  in
caso di passaggio a livello retributivo superiore. 
  7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre  analoghe  ed  i
contributi di riscatto, nonche' sulla  determinazione  degli  importi
dovuti per indennita' integrativa speciale, con  esclusione,  a  tale
ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 2, comma 7:
            Il  testo  dell'art.  82  del D.P.R. 1 gennaio 1957, n. 3
          (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato), e' il seguente:
            "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e'
          concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
          meta'  dello  stipendio,  oltre agli assegni per carichi di
          Famiglia".