Art. 4. 
                        Passaggi di qualifica 
 
  1. Nei casi di promozione o di nomina che  comportino  passaggio  a
livello  superiore,  successivamente  al  31  dicembre  1986,   oltre
all'importo  del  livello   di   nuovo   inquadramento   compete   la
retribuzione individuale di anzianita'  in  godimento  alla  predetta
data, ivi compresi gli scatti gerarchici. 
  2. In  caso  di  promozione  o  nomina  alla  qualifica  superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo,  viene  attribuito  uno
scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento  da
riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a  qualifica  che
comporta il passaggio a livello retributivo superiore. 
  3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica  l'art.
138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato
dal primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. 
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  (Il comma 3 dell'art. 4 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte
dei conti).