Art. 5. 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei  compensi
per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura  oraria
di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156  i
seguenti elementi retributivi: 
    stipendio base iniziale di livello mensile; 
    indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente; 
    rateo  di  tredicesima  mensilita',  relativo  ai  due   elementi
precedenti. 
  2. La maggiorazione e'  pari  al  quindici  per  cento  per  lavoro
straordinario diurno, al trenta per cento  per  lavoro  straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta  per
cento per quello prestato in orario notturno festivo. 
  3. Per orario notturno si intende quello che intercorre  dalle  ore
22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.