Art. 5. Lavoro straordinario 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita', relativo ai due elementi precedenti. 2. La maggiorazione e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo. 3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.