Art. 7. 
              Servizio giornaliero, notturno e festivo 
 
  1. Il supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto  previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975,  n.  135,  viene  corrisposto
nella misura di L. 1700 per ogni giornata di  effettiva  presenza  in
servizio. 
  2. Tale  supplemento  non  e'  corrisposto  al  personale  che  per
qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le  assenze
dovute ad infermita' od infortunio dipendente da cause di servizio, e
per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge  1  aprile
1981, n. 121. 
  3. Gli  importi  dell'indennita'  per  lavoro  notturno  e  festivo
attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente  di  L.  200
per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 
  4. I benefici di cui  al  presente  articolo  decorrono  dal  primo
giorno del mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
            Il  testo  dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135
          (Aumento   della  misura  dell'indennita'  mensile  per  il
          servizio  di  istituto alle Forze di polizia e attribuzione
          di  un  supplemento giornaliero della stessa indennita' per
          il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri, dei Corpi delle
          guardie  di  pubblica sicurezza, della guardia di finanza e
          degli  agenti  di  custodia  e per i sottufficiali, guardie
          scelte  e  guardie  del Corpo forestale dello Stato), e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale
          contemplato  nella  tabella  n.  1  allegata  alla legge 23
          dicembre  1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte
          e  guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un
          supplemento  giornaliero  di  indennita'  di istituto nella
          misura  di L. 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza
          in servizio.
            Se  la  presenza  in  servizio  cade in giorno festivo il
          supplemento  e'  di  L.  1.800 al giorno. Il supplemento e'
          dovuto  nella  stessa  misura  se  il  turno di servizio si
          effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non
          inferiore a 4.
            Per  il  personale  militare  addetto a turni di servizio
          continuativo,  eccezionalmente di durata non inferiore alle
          12  ore  comprendenti  una prestazione notturna di almeno 8
          ore, il supplemento e' di L. 3.300.
            Al  personale  di  cui  al  presente articolo, in caso di
          malattia  limitatamente  al periodo di degenza e in caso di
          ferite  o  lesioni  traumatiche  limitatamente  al  periodo
          necessario   per   la   guarigione   clinica,   quando  sia
          intervenuto  il  riconoscimento  di  dipendenza da causa di
          servizio,  la indennita' e' corrisposta nella misura di cui
          al primo comma.
            E'  abrogato  l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n.
          607".

          Nota all'art. 7, comma 2:
            Il  testo  degli  articoli  88  e 90 della legge 1 aprile
          1981,  n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza), e' il seguente:
            "Art.  88  (Aspettativa  per  motivi  sindacali).  -  Gli
          appartenenti  alla  Polizia di Stato, che ricoprono cariche
          direttive  in  seno alle proprie organizzazioni sindacali a
          carattere  nazionale  maggiormente rappresentative, sono, a
          domanda da presentare tramite la competente organizzazione,
          collocati in aspettativa per motivi sindacali.
            Il   numero   globale   dei   dipendenti  collocabili  in
          aspettativa  e' fissato in rapporto di un'unita' ogni 2.000
          dipendenti in organico.
            Alla  ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali,
          in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla
          ripartizione   territoriale   provvede,   entro   il  primo
          trimestre  di  ogni  triennio,  il  Ministro  dell'interno,
          sentite le organizzazioni interessate.
            I  trasferimenti  ad  altre  sedi  di  appartenenti  alla
          Polizia  di  Stato  che ricoprono cariche sindacali possono
          essere  effettuati  sentita  l'organizzazione  sindacale di
          appartenenza".
            "Art.  90  (Assenze  dall'ufficio  autorizzate per motivi
          sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui
          all'articolo   88,   che   siano  componenti  degli  organi
          collegiali  statutari  delle organizzazioni sindacali e che
          non  siano  collocati  in aspettativa per motivi sindacali,
          sono,   a   richiesta   della   rispettiva  organizzazione,
          autorizzati,   salvo   che   vi   ostino   eccezionali   ed
          inderogabili    esigenze   di   servizio,   ad   assentarsi
          dall'ufficio  per  il tempo necessario per presenziare alle
          riunioni  dell'organo collegiale o per l'espletamento della
          normale  attivita'  sindacale.  In ciascuna provincia e per
          ciascuna   organizzazione  sindacale,  l'autorizzazione  e'
          concessa  per  tre  dipendenti  e  per una durata media non
          superiore  a  tre  giorni  al  mese.  A  tale  Fine  non si
          computano  le  assenze dal servizio per la partecipazione a
          congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione
          a       trattative      sindacali      su      convocazione
          dell'amministrazione.  Ove  ricorrano  particolari esigenze
          delle      organizzazioni,      l'amministrazione      puo'
          eccezionalmente   autorizzare   assenze   oltre   i  limiti
          predetti".